STATUTO FEDERAZIONE FED.IM.I. FEDERAZIONE IMPRESE ITALIA
1)DENOMINAZIONE E AMBITI DI RAPPRESENTANZA
E’ costituita con sede in Roma, senza scopo di lucro, la “Federazione Imprese Italia”, in sigla “FED.IM.I.”. Essa costituisce il sistema della rappresentanza generale e unitario degli imprenditori della micro, piccola e media impresa, dell’artigianato, del commercio, dell’agricoltura, della pesca, dei servizi, della impresa minore, del lavoro autonomo e del terziario avanzato, delle imprese del privato sociale, dei liberi professionisti, delle organizzazioni del terzo settore e delle associazioni in genere, operanti in qualsiasi attività in Italia, nella Comunità Europea ed all’Estero. La Federazione associa, in maniera diretta, enti privati e pubblici, che operano nel settore dei lavori edili e dell’ingegneria civile, anche marittima e costiera, nonché dell’agricoltura e tutte le aziende che nei rispettivi settori prevedono l’utilizzo di lavoratori, di attrezzature e di macchine operatrici. La Federazione, altresì associa in maniera diretta, aspiranti imprenditori e pensionati, che condividano le finalità della federazione stessa. FED.IM.I. è associazione libera ed indipendente da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici ed orienta il proprio funzionamento ai principi ed alle regole contenute nel presente Statuto.
FED.IM.I. pur essendo una associazione autonoma ed indipendente, fin dalla fase costituente, aderisce alla UAI – Unione Artigiani Italiani e delle piccole e medie imprese, e pertanto potrà utilizzare, indicare espressamente l’appartenenza all’UAI e a tutte le organizzazioni per le quali vi sia una adesione di diritto in qualità di soggetto federato
2) ADESIONE ALLA CONFEDERAZIONE UAI E A ORGANISMI EUROPEI E INTERNAZIONALI
2.1 La federazione nazionale FED.IM.I. potrà aderire ad un’unica Confederazione nazionale, previa domanda di adesione alla stessa, che comunque è già stata individuata nella UAI – Unione Artigiani Italiani e delle Piccole e Medie Imprese, di cui la federazione ne accetta lo Statuto confederale.
2.2 La federazione nazionale oltre ad adottare un proprio logo già definito, potrà adottare il logo della Confederazione Nazionale UAI, che resta di proprietà di quest’ultima, e lo utilizza nel rispetto delle regole stabilite dalla Confederazione stessa, unitamente o in modo disgiunto al proprio logo. La gestione e l’autorizzazione all’uso della simbologia grafica, figurativa e fonetica del logo federale, da utilizzarsi in abbinamento al logo della Confederazione, appartengono alla competenza della Giunta Esecutiva nazionale che le disciplina nel Regolamento di Esecuzione.
2.3 La federazione nazionale accetta anche il Codice Etico, i Regolamenti, nonché le deliberazioni degli Organi della Confederazione UAI, limitatamente ai poteri di tali Organi, nel rispetto degli Statuti Federale e Confederale.
2.4 La federazione nazionale può aderire a enti e organismi europei e internazionali di Settore.
3) SEDE E DURATA
La Federazione, pur avendo dimensione europea e sovranazionale, ha sede in Roma, attualmente alla Via Della Giuliana, 66. Nell’ambito dello stesso Comune la sede potrà essere variata con delibera del Consiglio Direttivo da ratificare in assemblea straordinaria; mentre per il trasferimento nell’ambito di diverso Comune la competenza resterà esclusivamente dell’Assemblea straordinaria. La Federazione potrà delegare propri incaricati a costituire sedi e delegazioni in Europa ed in Italia, nei capoluoghi di provincia e/o di Regione e dove altro ritenuto opportuno per garantire maggiore assistenza agli associati, compreso negli stati extracomunitari. Tali sedi acquisiscono un’identità propria ma sono obbligate al rispetto del regolamento associativo ed a operare nel rispetto delle linee guida sancite dal sistema confederale, in quanto articolazioni territoriali della confederazione. La Federazione ha durata illimitata.
4) VALORI E FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
I valori nei quali si riconosce la Federazione sono:
∙ la tutela e la rappresentanza degli associati;
∙ il “metodo democratico” come condizione essenziale di funzionamento del sistema confederale;
∙ l’intervento effettivo della Federazione a vantaggio e sostegno degli associati, attraverso un’azione capillare ed incisiva, ispirata ai criteri dell’economicità, efficacia ed efficienza.
A tal fine, la Federazione si propone, a titolo esemplificativo, di:
∙ promuovere la formazione professionale, il progresso tecnico, l’assistenza alle imprese e lo sviluppo delle strutture e delle tecniche aziendali;
7∙ realizzare percorsi formativi qualificanti per i propri iscritti, per i lavoratori dei propri iscritti e per tutti gli operatori dei settori di attività;
∙ stimolare la solidarietà e la collaborazione tra gli associati;
∙ assumere partecipazioni in enti, imprese, società ed organismi
in genere, la cui attività sia ritenuta connessa e pertinente, o comunque adeguata, agli scopi sociali nonché compiere qualunque altro atto di natura economica, finanziaria, mobiliare ed immobiliare utile al raggiungimento degli scopi sociali;
∙ stipulare, con i Sindacati dei Lavoratori, Contratti Collettivi Nazionali e accordi concernenti la disciplina dei rapporti di lavoro e istituire rappresentanze Bilaterali e Paritetiche sul Territorio Nazionale;
∙ sottoscrivere contratti, accordi convenzioni e protocolli d’intesa, con banche, intermediari finanziari, confidi, fornitori, enti, società pubbliche e private, associazioni ed organizzazioni sindacali;
∙ istituire uffici, enti e società sotto qualunque forma giuridica allo scopo di tutelare e fornire assistenza agli associati negli adempimenti relativi all’organizzazione ed alla gestione delle loro imprese;
∙ fornire assistenza alle imprese costituite ed a quelle in fase di costituzione, con facoltà di trattare e risolvere anche eventuali controversie individuali e collettive, favorendo la crescita ed il potenziamento delle micro, piccole e medie imprese;
∙ designare e nominare rappresentanti in seno agli enti, organizzazioni, commissioni pubbliche o private anche di natura sindacale per la costituzione di organismi bilaterali, in quanto richieste dagli stessi o ammessi dalla legge;
∙ collaborare con le istituzioni internazionali, comunitarie,
nazionali e locali per l’elaborazione e l’applicazione di normative, linee guida, buone pratiche e buone prassi, standard di riferimento;
∙ promuovere fiere e mostre-mercato, anche permanenti, con possibilità di collegamenti con i mercati nazionali ed internazionali per lo sviluppo delle Imprese;
∙ redigere e realizzare studi e progetti di fattibilità e sviluppo, consulenza ed assistenza tecnica, controllo ed individuazione di iniziative per l’avvio d’impresa, con particolare riferimento all’imprenditorialità giovanile;
∙ promuovere lo studio ed il monitoraggio delle operazioni e dei processi di sviluppo per la promozione, la realizzazione e la gestione dei servizi e/o progetti pilota di alto contenuto tecnologico ed innovativo, che possono servire da esempio e da stimolo per la diffusione di nuovi sistemi produttivi, con particolare riguardo all’organizzazione dei servizi alle imprese;
∙ promuovere l’interscambio di esperienze e conoscenze tecniche/scientifiche/organizzative con associazioni affini, operanti in Italia e/o all’estero;
∙ esercitare ogni funzione ritenuta idonea nei campi della ricerca, della sperimentazione e della formazione prevista da leggi e regolamenti, ovvero demandata da Amministrazioni ed Enti Pubblici;
∙ organizzare in proprio, o in collaborazione con altri Enti, associazioni pubbliche e private, attività culturali, artistiche, sportive e ricreative. La Federazione potrà promuovere e/o gestire ai vari livelli organizzativi, direttamente o indirettamente e nel rispetto comunque delle Leggi e Regolamenti di volta in volta applicabili, feste popolari, servizi di somministrazione di bevande e alimenti, spacci ed acquisti collettivi di generi vari ed alimentari, attività ed impianti sportivi, cineforum e proiezioni audiovisive; anche attraverso la costituzione di specifici enti per l’attività ricreativa, sportiva e per il tempo libero in generale;
. progettare, realizzare, acquistare e distribuire, su supporto cartaceo o multimediale, materiale documentale di ogni genere e categoria;
∙ promuovere la creazione di un osservatorio economico per il monitoraggio delle attività produttive;
∙ istituire ed assegnare premi e borse di studio ai partecipanti ai corsi per il conseguimento di particolari titoli di studio e di specializzazione;
∙ svolgere ogni attività di cooperazione tecnica con i Paesi emergenti, nonché svolgere attività formative del personale da utilizzare in programmi di assistenza tecnica con i Paesi in via di sviluppo;
∙ promuovere organi di divulgazione, di informazione e qualsiasi altra attività editoriale anche in via diretta costituendo una testata giornalistica propria;
∙ operare per favorire nell’ambito della più vasta realtà europea ogni possibile raccordo con organizzazioni omologhe ed affini, a livello internazionale, al fine di realizzare iniziative ed interventi a favore delle categorie rappresentate;
∙ promuovere iniziative in materia previdenziale ed assistenziale a beneficio delle categorie rappresentate, anche attraverso la costituzione e la gestione di fondi interprofessionali per la formazione continua (fondi paritetici) e di fondi pensione e di intervento a sostegno delle attività svolte;
∙ promuovere partenariati con Enti morali e Organizzazioni non lucrative per la tutela, l’assistenza ed il sostegno dei soggetti svantaggiati e dei meno abbienti ed avvalersi della collaborazione di volontari e/o associazioni di volontariato;
∙ sostenere e favorire la nascita di nuove imprese, l’imprenditorialità giovanile e femminile, l’aumento dimensionale e l’internazionalizzazione, la ricerca e l’innovazione, al fine di creare maggiore occupazione;
∙ favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, anche attraverso programmi di servizio civile;
∙ favorire l’accesso al credito ed al microcredito degli associati, per promuovere lo sviluppo economico e sociale sul territorio nazionale ed all’estero.
5) ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
Nell’interesse delle categorie rappresentate, la Federazione stipula in sede nazionale accordi economici, patti e contratti sindacali collettivi. La Federazione promuove altresì la definizione di accordi contrattuali collettivi di secondo e terzo livello nell’interesse precipuo degli iscritti. Tali accordi, patti o contratti saranno firmati dal Presidente della Federazione, quale legale rappresentante della Federazione o da persona da lui direttamente delegata. Gli accordi economici, i patti e i contratti collettivi sindacali stipulati dalle altre componenti del sistema federale saranno sottoposti all’approvazione preventiva del consiglio direttivo nazionale.
6) PARI OPPORTUNITA’
La FED.IM.I. si impegna a promuovere, a tutti i livelli, le pari opportunità di partecipazione di uomini e donne sia nelle assemblee rappresentative sia negli organi decisionali.
7) STRUTTURA DEL SISTEMA FEDERALE
La Federazione è il livello centrale del sistema. Costituiscono articolazioni settoriali del sistema organizzativo federale: FED.IM.I. Giovani imprenditori, FED.IM.I. donne, FED.IM.I. comitato di categoria; ulteriori articolazioni organizzative potranno essere in futuro istituite su delibera del consiglio direttivo. Costituiscono articolazioni territoriali le Federazioni regionali e le Federazioni e/o Delegazioni territoriali. Tutti i livelli che compongono il sistema federale conformano la propria azione ai principi e agli scopi previsti dal presente Statuto nonché al regolamento della federazione. Ogni comportamento fuorviante comporterà l’uscita immediata dalla federazione ad insindacabile giudizio del consiglio direttivo, sentito il parere del collegio dei probiviri.
ARTICOLAZIONI TERRITORIALI
Sono articolazioni territoriali della federazione:
∙ ORGANI REGIONALI: costituiscono il livello regionale della Federazione, che associano e rappresentano le imprese, gli imprenditori, i professionisti, i lavoratori autonomi, gli aspiranti imprenditori ed i pensionati con sede od unità locali nel territorio di propria competenza;
∙ ORGANI TERRITORIALI: sono articolazioni territoriali della federazione che costituiscono il sistema di rappresentanza delle imprese, gli imprenditori, i professionisti, i lavoratori autonomi, gli aspiranti imprenditori ed i pensionati con sede od unità locali nel territorio di propria competenza (ad esempio: provincie, città metropolitane, distretti territoriali omogenei, etc.);
∙ ORGANI COMUNITARIE: sono articolazioni territoriali della federazione che costituiscono il sistema di rappresentanza delle imprese, gli imprenditori, i professionisti, i lavoratori autonomi, gli aspiranti imprenditori ed i pensionati con sede od unità locali nel territorio di propria competenza (ad esempio: stati membri UE, distretti territoriali omogenei sul territorio comunitario, etc.);
∙ ORGANI EXTRACOMUNITARIE: sono articolazioni territoriali della federazione che costituiscono il sistema di rappresentanza delle imprese, gli imprenditori, i professionisti, i lavoratori autonomi, gli aspiranti imprenditori ed i pensionati con sede od unità locali nel territorio di propria competenza (ad esempio: stati membri extra UE, distretti territoriali omogenei fuori dal territorio comunitario, etc.).
8) ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE
Sono articolazioni organizzative della Federazione:
∙ FED.IM.I. GIOVANI IMPRENDITORI: è una struttura interna di coordinamento, cui aderiscono i giovani delle categorie rappresentate da FED.IM.I.. FED.IM.I. Giovani Imprenditori assicura la formazione socioculturale, la qualificazione professionale e imprenditoriale, la partecipazione dei giovani alle scelte e all’azione sindacale. L’attività di FED.IM.I. Giovani Imprenditori è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo della Federazione.
∙ COMITATI DI CATEGORIA FED.IM.I.: sono strutture interne di coordinamento, costituite a tutti i livelli territoriali della FED.IM.I., che raggruppano gli imprenditori, i professionisti, i lavoratori autonomi, gli aspiranti imprenditori ed i pensionati che appartengono ad un particolare settore economico/produttivo. Hanno lo scopo di individuare e rappresentare gli interessi della specifica categoria. A tal fine, è prevista la nomina all’interno di ciascun Comitato di categoria FED.IM.I. di uno o più membri delegati che rappresentino e siano portavoce degli interessi della categoria nei rapporti all’interno della Federazione e con gli organi della stessa e con i terzi, enti privati e pubblici, a livello centrale e/o a livello territoriale. Ulteriori articolazioni organizzative potranno essere in futuro istituite su delibera del consiglio direttivo.
10) REQUISITI DI APPARTENENZA AL SISTEMA DELLA FEDERAZIONE
Le aziende che intendono associarsi nella Federazione:
∙ condividono e rispettano lo Statuto della Federazione;
∙ contribuiscono alla vita e allo sviluppo del sistema federale, attraverso partecipazione attiva;
Le Associazioni che intendono aderire alla Federazione:
∙ condividono e rispettano lo Statuto della Federazione;
∙ contribuiscono alla vita e allo sviluppo del sistema della federazione, attraverso partecipazione attiva;
∙ accettano che la Federazione effettui, nelle forme e con gli strumenti ritenuti più opportuni, attività di costante monitoraggio in ordine alla permanenza dei requisiti.
11) SOCI
Sono soci della federazione:
∙ I Soci Fondatori;
∙ Gli imprenditori della micro, piccola e media impresa, dell’artigianato, del commercio, dell’agricoltura, della pesca, dei servizi, della impresa minore, del lavoro autonomo e del terziario avanzato, delle imprese del privato sociale, dei liberi professionisti, delle organizzazioni del terzo settore e delle associazioni in genere, operanti in qualsiasi attività in Italia, nella Comunità Europea ed all’Estero;
∙ Le aziende private e pubbliche, che operano nel settore dei lavori edili e dell’ingegneria civile, anche marittima e costiera, nonché dell’agricoltura e tutte le aziende che nei rispettivi settori prevedono l’utilizzo di lavoratori, di attrezzature e di macchine operatrici;
∙ Gli aspiranti imprenditori ed i pensionati, che condividano le finalità della Federazione stessa;
∙ I legali rappresentanti delle articolazioni territoriali e delle articolazioni organizzative della Federazione datoriale qualora abbiano identità giuridica propria e qualora non siano già qualificati soci ai sensi dei commi precedenti.
∙ I legali rappresentanti delle Associazioni nazionali e territoriali e/o di categoria, operanti in qualsiasi attività in Italia, nella Comunità Europea ed all’Estero, che condividendo le finalità della Federazione FED.IM.I. ne richiedono l’adesione. Il loro accesso, decretato dal Consiglio direttivo, è disciplinato nel regolamento federale. E’ esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti gli associati hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. La qualità di associato è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. Le quote associative non sono rivalutabili né rimborsabili.
∙ Coloro che partecipano occasionalmente alle iniziative ed ai servizi offerti della Federazione, e non sono titolari del diritto di voto.
A tal fine chi voglia associarsi deve:
∙ presentare domanda scritta di richiesta di adesione al Consiglio Direttivo. Sull’ammissibilità si decide a maggioranza, comunicando in forma scritta all’aspirante socio le motivazioni dell’eventuale rigetto della domanda di ammissione; la domanda dovrà indicare le generalità del legale rappresentante e le necessarie informazioni riguardo le attività imprenditoriali svolte.
∙ dichiarare di accettare le norme dello statuto e le deliberazioni degli organi sociali;
∙ versare la quota di adesione annuale, direttamente alla Federazione; Gli associati tutti sono tenuti all’osservanza delle norme del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
12) DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI
Tutti gli associati, purché in regola con il pagamento della quota
associativa, hanno diritto a:
∙ partecipare alla vita associativa;
∙ ricoprire le cariche associative;
∙ partecipare all’assemblea con diritto di voto;
∙ avvalersi delle prestazioni fornite dalla Federazione conformemente a quanto stabilito dal presente Statuto e dagli Statuti degli altri livelli del sistema federale.
Tutti gli associati sono obbligati:
∙ al pagamento della quota associativa;
∙ all’osservanza del presente statuto;
∙ all’osservanza del codice deontologico (ove previsto);
∙ all’osservanza delle deliberazioni;
∙ a visionare gli avvisi e le comunicazioni da parte del consiglio direttivo pubblicate sul sito web dell’associazione.
13) PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO
La qualità di associato si perde per dimissioni (recesso), decadenza od esclusione. Le dimissioni (recesso) dovranno essere in ogni caso comunicate con lettera raccomandata o a mezzo pec inviata almeno un mese prima del termine dell’esercizio annuale per i soci ordinari. In caso contrario esse non liberano l’associato dall’obbligo di pagamento della quota associativa per l’anno successivo. La decadenza dell’associato è dichiarata dal Consiglio Direttivo in caso di mancata corresponsione, nei termini, della quota associativa, ed in ogni altro caso di manifesto e volontario inadempimento agli obblighi associativi. L’esclusione dell’associato è dichiarata dal Consiglio Direttivo a seguito di dichiarazione di fallimento od assoggettamento ad altre procedure concorsuali dell’associato, in caso di perdita dei requisiti soggettivi previsti all’atto dell’ammissione od in presenza di gravi fatti che hanno reso incompatibile l’appartenenza dell’associato alla Federazione. La valutazione della gravità e della rilevanza di questi fatti è riservata in modo insindacabile al Consiglio Direttivo sentito il parere del Collegio dei Probiviri (se costituito).
14) ORGANI
Sono organi della Federazione:
∙ l’Assemblea;
∙ il Consiglio Direttivo;
∙ il Presidente;
∙ il Vice Presidente;
∙ il Comitato Esecutivo (organo facoltativo);
∙ il Revisore dei conti (organo facoltativo);
∙ il Comitato Scientifico (organo facoltativo);
∙ il Collegio dei Probiviri (organo facoltativo).
15) ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta da tutti i soci. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto e può, con delega scritta, farsi rappresentare da altro associato, tranne per i soci occasionali. Nessun associato potrà disporre di più di due deleghe. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno in sessione ordinaria, per l’approvazione del bilancio. L’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita:
∙ in prima convocazione, se ad essa partecipino, direttamente o per delega, almeno la maggioranza degli Associati;
∙ in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese, in prima convocazione a maggioranza di voti; in seconda convocazione a maggioranza semplice. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le deliberazioni assembleari vengono riportate sul Libro appositamente istituito. Le Assemblee sono convocate con un preavviso di almeno 8 giorni naturali, dal Presidente, mediante avviso di convocazione da pubblicarsi sul sito web della Federazione. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente e si terranno nella sede od in altro luogo che il Consiglio Direttivo ritenesse opportuno. In caso di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, l’Assemblea potrà designare direttamente un proprio Presidente. L’Assemblea designerà la persona chiamata a fungere da Segretario, anche estranea alla compagine associativa.
16) COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea ordinaria:
∙ approva i bilanci, preventivo e consuntivo;
∙ determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo, entro i limiti stabiliti dallo statuto;
∙ elegge il Consiglio Direttivo;
∙ nomina il Revisore dei conti;
∙ delibera circa l’utilizzazione, l’amministrazione e l’impiego del fondo di riserva.
L’Assemblea straordinaria delibera:
∙ sulle modifiche dello statuto;
∙ sullo scioglimento della Federazione;
∙ sulla sua liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori, nonché sulla destinazione dell’eventuale attivo residuo.
17) CONSIGLIO DIRETTIVO
La Federazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero di membri dispari non inferiore a cinque (5) e non superiore a undici (11) così qualificati: 1 presidente; 1 vice-presidente; 1 dirigente generale; 1 segretario; 1 consigliere. Il Consiglio dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo nomina al proprio interno il presidente, il vice-presidenti ed il dirigente generale della federazione. L’uscita di un socio dalla Federazione, per qualsiasi causa – determina l’immediata e contestuale cessazione del proprio incarico di Consigliere. In tal caso ed in tutte le ipotesi in cui venga a mancare per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio, il Consiglio direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti i quali rimarranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo che li ha cooptati. In caso di particolare necessità o per gravi motivi personali, i Consiglieri possono farsi rappresentare a mezzo delega da un altro Consigliere o da un’altra persona che ricopra una carica direttiva nell’associazione o ente di appartenenza del membro stesso, per non più di due sedute consecutive. In via eccezionale, la federazione ordinaria che abbia espresso un proprio membro nel Consiglio può sostituire il proprio delegato, dandone comunicazione scritta all’associazione. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la partecipazione di almeno un terzo dei suoi componenti in carica.
Esso provvede a:
∙ fissare gli obiettivi ed i programmi in conformità dello statuto e di quelli stabiliti dall’Assemblea;
∙ disporre le linee d’indirizzo per la migliore organizzazione e per il suo funzionamento;
∙ ad organizzare la Federazione ed a garantirne il funzionamento, ad assumere, licenziare ed amministrare il
personale dipendente, a dare attuazione alle iniziative utili od idonee al raggiungimento degli scopi sociali e ad amministrare il patrimonio dell’Associazione;
∙ predisporre i bilanci ed il rendiconto di attività;
∙ nominare, ed eventualmente revocare, i membri del Comitato Esecutivo. Il Consiglio può affidare ad uno dei suoi membri le funzioni di tesoriere. Il Consiglio delibera sull’ammissione dei nuovi associati e sulla decadenza ed esclusione degli associati. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea, elegge il Presidente ed il Vice Presidente, determinandone i relativi poteri. Le riunioni potranno essere tenute in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in presenza di tali requisiti il Consiglio Direttivo si considera validamente tenuto nel luogo nel quale si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, in modo tale che sia consentita la redazione e la sottoscrizione del verbale. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei votanti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. In ogni caso l’avviso di convocazione deve essere inviato, a ciascun Consigliere, almeno 8 (otto) giorni prima della seduta, a mezzo raccomandata, telegramma, telex, telefax, corriere, pec o posta elettronica e deve precisare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno. Il Segretario delle riunioni consiliari è scelto dal presidente tra i Consiglieri ovvero designato dal Consiglio anche tra le persone estranee al Consiglio. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno riportate nel Libro appositamente istituito. Qualora venisse a mancare un numero di Consiglieri superiore alla metà, i Consiglieri rimasti in carica devono provvedere alla sollecita convocazione dell’Assemblea, alla quale rimettere l’elezione del nuovo Consiglio, che rimarrà in carica solo sino alla data in cui sarebbe venuto a scadere il mandato del Consiglio precedente. Al Segretario generale compete la tenuta degli atti e l’esecuzione delle delibere assunte all’Assemblea, dal Consiglio direttivo e dalla Presidenza. Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea. Sono eleggibili nella qualità di membri del consiglio direttivo tutti i soci in regola con le quota di adesione e che abbiano sufficiente esperienza per la corretta gestione della Federazione stessa. A tal fine, allo scopo di permettere ai membri dell’assemblea una corretta valutazione dei candidati alla carica di membro del consiglio direttivo, i soggetti interessati a proporre la propria candidatura devono comunicare a mezzo pec alla FED.IM.I. tale volontà unitamente ad un proprio curriculum professionale entro 90 giorni precedenti la scadenza del mandato del consiglio direttivo in carica. Il consiglio direttivo deve pubblicare tali candidature sul sito web dell’associazione al fine di portarne a conoscenza tutti i membri dell’assemblea entro i successivi 45 giorni.
18) IL PRESIDENTE
Il Presidente dura in carica per l’intera durata del consiglio direttivo. Il suo mandato è rinnovabile. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale; ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, sottoscrivere convenzioni, adesioni e partecipazioni societarie, può aprire conti. E’ facoltà del Presidente e del Vice Presidente sottoscrivere, a firma disgiunta, conti correnti bancari; tuttavia il potere di firma del vicepresidente è subordinato ad espressa delega del Presidente. Egli presiede il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo e l’Assemblea dei Soci. Il Presidente provvede a convocare l’Assemblea in base a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto. I poteri del Presidente sono conferiti dal Consiglio direttivo. L’eventuale trattamento economico del Presidente è fissato dallo stesso Consiglio Direttivo.
19) IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente esercita su espressa delega del Presidente, le mansioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vicepresidente compete la proposizione delle strategie di sviluppo dell’associazione e la supervisione sull’attività operativa. Le funzioni e i poteri specifici del Vice Presidente sono determinati dal Consiglio Direttivo. L’eventuale trattamento economico del Vice Presidente è fissato dallo stesso Consiglio Direttivo.
20) IL COMITATO ESECUTIVO (ORGANO FACOLTATIVO)
Il Comitato Esecutivo è organo facoltativo, istituibile a discrezione del Consiglio Direttivo. Ove istituito, esso è composto da un numero variabile di membri, da tre a dieci, secondo deliberazione del Consiglio Direttivo; ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio direttivo ed il Vice-presidente. Gli altri membri sono scelti tra i Consiglieri. I suoi componenti durano in carica per il medesimo periodo della carica di Consigliere e sono rieleggibili. Il Comitato Esecutivo ha il compito di dare attuazione alle linee di indirizzo fissate dal Consiglio Direttivo e provvede:
∙ a dare esecuzione a tutti gli atti necessari per un’efficiente gestione ed amministrazione della federazione.
∙ a redigere il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, fissando, tra l’altro, le mansioni, i poteri ed il trattamento economico del personale dipendente. Il Comitato Esecutivo si riunisce a seguito di convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. In ogni caso l’avviso di convocazione dovrà essere inviato, a ciascun componente almeno tre giorni prima della seduta, a mezzo raccomandata, telegramma, telex, telefax, messaggio di posta elettronica o corriere, e dovrà precisare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica. Quando, nel corso del triennio di carica, venissero a mancare uno o più componenti del Comitato, esso può essere integrato con deliberazione del Consiglio Direttivo. I membri così designati restano in carica sino alla scadenza originariamente fissata per quelli già in carica, e quindi sino alla data in cui sarebbe venuto a scadere il mandato del Comitato precedente. Qualora il Comitato Esecutivo non sia istituito, le sue competenze sono esercitate dal Consiglio Direttivo.
21) REVISORE DEI CONTI (ORGANO FACOLTATIVO)
Il Revisore dei conti può essere nominato dall’Assemblea ed ha il compito di controllare la contabilità ed il bilancio della Federazione, riferendone all’Assemblea. Il Revisore dura in carica per tre anni ed è rieleggibile; il suo eventuale compenso è fissato dall’Assemblea al momento della sua nomina.
22) IL COMITATO SCIENTIFICO (ORGANO FACOLTATIVO)
Il Comitato Scientifico è organo facoltativo, istituibile a discrezione del Consiglio Direttivo. Ove istituito, esso è composto da un numero variabile di membri, da tre a dieci, secondo deliberazione del Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico ha il compito di dare attuazione alle linee di indirizzo fissate dal Consiglio Direttivo e provvede:
∙ stilare studi scientifici e redigere pubblicazioni nelle aree tematiche individuate dal Consiglio Direttivo.
∙ individuare ed elaborare idee progettuali e tematiche di studio e di ricerca che siano coerenti e funzionali alle linee strategiche definite dall’Associazione;
∙ definire l’analisi dei costi-benefici delle iniziative selezionate nonché tempi e metodi per la loro realizzazione; I rappresentanti del Comitato Scientifico si rendono disponibili a valutare, nello svolgimento delle rispettive attività professionali, eventuali opportunità di sinergie che potrebbero realizzarsi con la realtà associativa della Federazione, sempre nell’ottica di favorire sviluppo e competitività del sistema associativo e più in generale di quello economico e produttivo del Paese. L’eventuale trattamento economico dei membri del comitato scientifico è fissato dal Consiglio Direttivo, ai suoi componenti possono essere rimborsate le spese di viaggio.
23) COLLEGIO DEI PROBIVIRI (ORGANO FACOLTATIVO)
Il Collegio dei Probiviri è organo facoltativo, istituibile a discrezione del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri è il sistema di garanzia statutario. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre a cinque membri effettivi e due supplenti, eletti direttamente fra gli associati o fra esperti (quali magistrati in pensione, professori universitari in materia giuridiche ed avvocati con almeno 10 anni di iscrizione all’albo professionale) scelti dal consiglio direttivo. La carica di Proboviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema, con la carica di Presidente, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo della Federazione. Nella prima riunione successiva all’elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima data utile. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia. Il Collegio dei Probiviri costituito presso la Federazione delibera sulle controversie tra soci della Federazione circa l’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, di Regolamenti o di deliberati di Organi della Federazione, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione alla Federazione, di commissariamento e di esclusione, nonché di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo; in funzione di Organo di riesame, sulle decisioni assunte dai Collegi dei Probiviri costituiti presso ogni grande socio del sistema federale. Al fine di fornire al sistema federale elementi di orientamento per una uniforme risoluzione delle controversie, le deliberazioni del Collegio dei Probiviri costituito presso la Federazione sono periodicamente comunicate ai Collegi dei Probiviri costituiti presso ogni altro livello del sistema. La procedura innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio; Il Collegio dei Probiviri esprime pareri sull’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico o di Regolamenti, a richiesta di un Organo della Federazione. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.
24) BILANCIO
L’esercizio sociale dell’associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio finanziario considerato, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo dello stesso, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea degli associati. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell’associazione. E’ in ogni caso fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
25) PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE
Il patrimonio della federazione è costituito dai beni che appartengono all’Associazione e che risultano dallo stato patrimoniale che fa parte del bilancio.
Ne fanno parte in particolare:
∙ mi beni conferiti in sede di costituzione dell’associazione;
∙ i beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
∙ i fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
∙ i beni ricevuti per donazione, eredità o legato. La Federazione provvede alla propria attività utilizzando i seguenti proventi:
∙ le quote associative;
∙ i redditi dei beni patrimoniali;
∙ accesso a finanziamenti pubblici;
∙ le erogazioni e contributi che eventualmente provengano da terzi.
La quota annuale di Associazione è dovuta da ciascun associato una volta all’anno. Essa deve essere corrisposta anche all’atto dell’ammissione. L’importo della quota annuale, è determinato dal Consiglio Direttivo; esso resta valido anche per i periodi successivi, sino a diversa deliberazione. Le quote di associazione sono indivisibili; tuttavia il Consiglio Direttivo potrà ridurre l’importo della quota a chi verrà ammesso a far parte dell’Associazione nel corso dell’esercizio. Il versamento viene sempre fatto alla FED.IM.I. nazionale, che provvederà a versare le quote di competenza alle sedi territoriali sulla base di quanto previsto nel regolamento. Salvo ne risulti deliberata una nuova, la quota del precedente anno s’intende confermata per l’anno successivo. In tale ipotesi ogni Associato è tenuto al versamento della quota risultante dall’ultima deliberazione assembleare precedente entro un mese dall’inizio dell’anno solare per il quale la quota è richiesta. Gli Associati che sono ammessi alla Federazione in corso d’anno, devono effettuare il versamento della quota associativa entro un mese dalla deliberazione di ammissione da parte del Consiglio Direttivo. Decorso tale mese, l’Associato verrà considerato moroso, e non potrà intervenire né esercitare i diritti di voto nelle Assemblee. Il mancato pagamento delle quote dovute da parte dell’associato entro il termine dell’esercizio in cui essi sono richiesti, determina la decadenza dell’Associato e la perdita dei conseguenti diritti, fatte invece salve le eventuali obbligazioni assunte dall’Associato stesso, sia verso la Federazione che, eventualmente, verso terzi.
26) FONDO DI RISERVA
Il fondo di riserva è costituito dalla differenza attiva tra le entrate e le uscite di bilancio, accertate ed approvate da parte dell’Assemblea. L’Amministrazione, l’impiego e l’utilizzo del fondo di riserva sono disposti dall’Assemblea. Ai sensi dell’art. 111 del D.P.R. 917/86 è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; è fatto obbligo di devolvere il patrimonio della Federazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23-12-1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
27) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA FEDERAZIONE
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nel caso di scioglimento l’Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, fissandone i relativi compiti e poteri, nonché le eventuali remunerazioni. L’eventuale sostituzione del o dei Liquidatori nominati, in corso di liquidazione, competerà all’Assemblea straordinaria. L’Assemblea straordinaria delibererà circa la destinazione dei fondi residuati dopo l’avvenuta liquidazione, tenendo peraltro conto dell’obbligo di devolvere il patrimonio della Federazione ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23-12-1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
28) NORME APPLICABILI
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.