Il lavoratore domestico è colui che presta la sua opera, in modo continuativo, esclusivamente per le necessità ed il funzionamento della vita familiare del datore di lavoro (L. 339/58).
Il rapporto è evidentemente di natura subordinata e pertanto soggetto all’obbligo di contribuzione in applicazione delle norme previste dall’art 26 DPR 1403/71 (obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari).

Soggetti interessati:
I lavoratori domestici, a prescindere dalla durata delle prestazioni, hanno diritto ad una serie di assicurazioni previdenziali:
– invalidità, vecchiaia e superstiti;
– disoccupazione involontaria;
– tubercolosi;
– assegno nucleo familiare (da richiedere direttamente all’INPS);
– maternità;
– infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Non hanno diritto all’indennità di malattia a carico dell’INPS, tuttavia il CCNL di riferimento prevede un trattamento economico a carico del datore di lavoro.

Come si calcolano i contributi INPS
A seguito della denuncia iniziale di instaurazione del rapporto di lavoro domestico, l’Istituto apre una posizione assicurativa a favore del lavoratore.
Sono previste diverse fasce di retribuzione effettiva oraria su cui commisurare il contributo da versare, secondo le seguenti tabelle (valori 2024):

Tabella contributi INPS per lavoratori domestici a tempo indeterminato

RETRIBUZIONE ORARIA

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota CUAF (1)

fino a € 9,40

oltre € 9,40 e fino a € 11,45

oltre € 11,45

€ 8,33

€ 9,40

€ 11,45

€ 1,66 (0,42) (2)

€ 1,88 (0,47) (2)

€ 2,29 (0,57) (2)

€ 1,67 (0,42) (2)

€ 1,89 (0,47) (2)

€ 2,30 (0,57) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

€ 6,06

€ 1,21 (0,30) (2)

€ 1,22 (0,30) (2)

Tabella contributi INPS per lavoratori domestici a tempo determinato* (con contributo addizionale)

RETRIBUZIONE ORARIA

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota CUAF (1)

fino a € 9,40

oltre € 9,40 e fino a € 11,45

oltre € 11,45

€ 8,33

€ 9,40

€ 11,45

€ 1,78 (0,42) (2)

€ 2,01 (0,47) (2)

€ 2,45 (0,57) (2)

€ 1,79 (0,42) (2)

€ 2,02 (0,47) (2)

€ 2,46 (0,57) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

€ 6,06

€ 1,29 (0,30) (2)

€ 1,30 (0,30) (2)

Tabella contributi INPS con esonero del contributo a carico dei lavoratori che proseguono l’attività lavorativa e hanno maturato i requisiti minimi per la pensione anticipata di cui all’art. 1, c. 286 e 287, L. 197/2022 (senza contributo addizionale)

RETRIBUZIONE ORARIA

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota CUAF (1)

fino a € 9,40

oltre € 9,40 e fino a € 11,45

oltre € 11,45

€ 8,33

€ 9,40

€ 11,45

€ 1,25 (0,00) (2)

€ 1,41 (0,00) (2)

€ 1,71 (0,00) (2)

€ 1,26 (0,00) (2)

€ 1,42 (0,00) (2)

€ 1,73 (0,00) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

€ 6,06

€ 0,91 (0,00) (2)

€ 0,91 (0,00) (2)

Tabella contributi INPS con esonero del contributo a carico dei lavoratori che proseguono l’attività lavorativa e hanno maturato i requisiti minimi per la pensione anticipata di cui all’art. 1, c. 286 e 287, L. 197/2022 (con contributo addizionale da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato)

RETRIBUZIONE ORARIA

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota CUAF (1)

fino a € 9,40

oltre € 9,40 e fino a € 11,45

oltre € 11,45

€ 8,33

€ 9,40

€ 11,45

€ 1,36 (0,00) (2)

€ 1,54 (0,00) (2)

€ 1,87 (0,00) (2)

€ 1,37 (0,00) (2)

€ 1,55 (0,00) (2)

€ 1,89 (0,00) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

€ 6,06

€ 0,99 (0,00) (2)

€ 1,00 (0,00) (2)

* Il contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 DPR 1403/71).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

L’importo da versare si ottiene moltiplicando il contributo orario per il numero delle ore retribuite entro l’ultimo sabato di ogni trimestre solare.

Per retribuzione oraria effettiva si intende la retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti, la tredicesima mensilità (gratifica natalizia) ripartita in misura oraria e, nel caso del lavoratore convivente, anche il valore convenzionale di vitto e alloggio, ripartito in misura oraria.

Il versamento è responsabilità del datore di lavoro che tuttavia trattiene una quota di contributo al lavoratore.

Anche per i lavoratori domestici è previsto un contributo addizionale pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (convenzionale) qualora il rapporto di lavoro sia a tempo determinato, salvo il caso di assunzione avvenuta per sostituzione di lavoratori assenti.

Ai lavoratori domestici non si applica l’incremento progressivo del contributo addizionale previsto dal cd Decreto Dignità (DL 87/2018 conv. in L. 96/2018).

Scadenze per il versamento

I contributi vanno versati per tutte le ore retribuite e si pagano per trimestri solari alle seguenti scadenze:

Scadenza

Periodo di riferimento

Dal 1 al 10 aprile

versamento per il 1° trimestre

Dal 1 al 10 luglio

versamento per il 2° trimestre

Dal 1 al 10 ottobre

versamento per il 3° trimestre

Dal 1 al 10 gennaio

versamento per il 4° trimestre

Attenzione: in caso di cessazione del rapporto i contributi devono essere pagati entro i dieci giorni successivi al licenziamento o alle dimissioni.

Modalità di pagamento dei contributi

Il versamento dei contributi per i lavoratori domestici avverrà mediante avviso di pagamento PagoPA.

Il sistema PagoPA, fornisce garanzia di univocità di pagamento grazie al Codice Avviso di pagamento, contenente l’Identificativo Unico di Versamento (IUV) e la ricevuta telematica (RT) che costituisce la prova dell’avvenuto pagamento.
I benefici sono:

– scegliere tra più strumenti di pagamento;

– scegliere il Prestatore del Servizio di Pagamento (PSP);

– conoscere preventivamente i costi massimi dell’operazione da effettuare;

– avere garanzia della correttezza dell’importo da pagare e ottenere immediatamente una ricevuta con valore liberatorio.

datori di lavoro domestico possono quindi effettuare il pagamento dei contributi:

– online, tramite il portale dei pagamenti;

– con avviso di pagamento PagoPA, presso i canali dei Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) aderenti:

  • agenzie della banca;
  • uffici postali;
  • home banking dei PSP;
  • sportelli ATM abilitati delle banche;
  • punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5;
  • con avviso di pagamento PagoPA, presso i canali dei PSP che non hanno aderito direttamente alla convenzione pagoPA, tramite il circuito CBILL, utilizzando il codice interbancario AAQV6 assegnato a INPS.

È possibile anche pagare i contributi in modalità semplificata, utilizzando l’App “IO” (applicazione gratuita dei servizi pubblici disponibile sia in versione iOS che Android) senza la necessità di scaricare il bollettino PagoPA. Attraverso l’App “IO” i datori di lavoro domestico che hanno espresso il consenso a ricevere notifiche da parte dell’INPS e hanno dichiarato di volere ricevere gli avvisi di pagamento PagoPA, riceveranno l’avviso di scadenza dei termini per il versamento dei contributi domestici.

Il servizio online prevede invece, attraverso il Portale dei Pagamenti, il pagamento dei contributi relativi a un singolo rapporto di lavoro con l’utilizzo del codice fiscale del datore di lavoro e il codice del rapporto di lavoro (fornito dall’INPS all’atto della comunicazione di assunzione) oppure il pagamento dei contributi relativi a uno o più rapporti di lavoro tramite il codice fiscale del datore di lavoro accedendo al servizi con SPID/CIE/CNS. In questo caso la procedura permette di visualizzare tutti i rapporti di lavoro che fanno capo all’utente.

Una volta avvenuta l’autenticazione, la procedura evidenzia l’importo complessivo per il trimestre in scadenza, calcolato in base ai dati comunicati al momento dell’assunzione o successivamente variati con apposita comunicazione. È possibile modificare gli elementi che hanno determinato il calcolo (ore, settimane, retribuzione oraria) e automaticamente la procedura ridetermina il nuovo importo complessivo da versare.

Dopo aver visualizzato tale importo, l’utente potrà individuare la modalità preferita con la quale effettuare il pagamento, scegliendo tra quelle precedentemente indicate.

Il pagamento online può essere effettuato anche con carta di credito Visa, MasterCard e Moneta, tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24.

Procedura di calcolo internet

Sul sito www.inps.it è possibile accedere alla procedura per il calcolo dei contributi e per la generazione del modello di versamento, digitando l’apposito URL.

La prima schermata richiede l’inserimento del codice fiscale del datore di lavoro e il codice del rapporto di lavoro attribuito in fase di assunzione.

Dopo aver inserito i dati richiesti, il sistema fornisce un quadro riepilogativo in cui sono evidenziati i dati essenziali del rapporto di lavoro domestico: i dati del datore di lavoro e la sede INPS, i dati del lavoratore ed il trimestre di riferimento, le ore e le settimane contribuibili nel trimestre. Infine, la procedura indica un campo destinato alla contribuzione di assistenza contrattuale per la Cassa Colf.

Dopo aver inserito i dati richiesti, il sistema fornisce un quadro riepilogativo in cui sono evidenziati i dati essenziali del rapporto di lavoro domestico: i dati del datore di lavoro e la sede INPS, i dati del lavoratore ed il trimestre di riferimento, le ore e le settimane contribuibili nel trimestre. Infine, la procedura indica un campo destinato alla contribuzione di assistenza contrattuale per la Cassa Colf.

I dati proposti possono essere modificati e occorre inserire l’importo della Cassa Colf nel campo “C.ORG.” poiché quest’ultimo non viene calcolato automaticamente dall’INPS.

Al termine della procedura, il sistema fornisce un riepilogo e la scelta del tipo di pagamento da utilizzare.

Per i Consulenti del Lavoro e gli intermediari abilitati all’utilizzo del sito INPS, è possibile accedere ai servizi per la gestione del lavoro domestico, dove un apposito menù fornisce le opzioni di scelta tra i vari servizi relativi al rapporto di lavoro.

Le funzioni per la generazione, la modifica e la stampa dei modelli di versamento sono tuttavia accessibili dal Portale dei pagamenti.

La Cassa COLF

La Cassa COLF è lo strumento previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico (CCNL 20 febbraio 2014) per fornire prestazioni e servizi a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro domestico iscritti, comprensivi di trattamenti assistenziali sanitari e assicurativi, integrativi ed aggiuntivi delle prestazioni pubbliche a tutela socio sanitaria. L’applicazione del CCNL comporta l’obbligo di iscrizione dei dipendenti e dei datori d lavoro.

La responsabilità dei versamenti è a carico del datore di lavoro ed il contributo contrattuale ammonta a € 0,06 per ogni ora retribuita nel trimestre di riferimento. La quota viene ripartita per due terzi (€ 0,04 a carico del datore di lavoro) e per un terzo (0,02) a carico del lavoratore. Il contributo non è fiscalmente deducibile né detraibile. È tuttavia possibile versare volontariamente delle quote di contributo integrativo rispetto agli € 0,06 previsti.

Il versamento avviene unitamente ai contributi INPS trimestrali. La regolarità di iscrizione si attesta esibendo copia dei versamenti trimestrali INPS con evidenza del codice F2 indicato nel campo “C.ORG” e il relativo importo.

Attenzione: il contributo INPS non comprende il contributo da versare alla Cassa COLF, pertanto è sempre necessario modificare il modelli di versamento all’atto della sua generazione, integrandolo con il contributo in questione.

Le prestazioni che la Cassa fornisce ai dipendenti variano da una diaria giornaliera prevista nei casi di ricovero, convalescenza e ticket sanitari ad un’indennità per grandi interventi in strutture pubbliche; sono altresì previsti i pagamenti per le spese chirurgiche dei neonati figli di lavoratori iscritti, il rimborso delle spese sanitarie sostenute nel periodo di gravidanza nel limite di € 2.000 (a esclusione dei farmaci), il rimborso del materiale riabilitativo quali protesi o ausili ortopedici acquistati o noleggiati dietro prescrizione medica ed il rimborso per trattamenti fisioterapici.

A favore dei datori di lavoro, nei casi di rivalsa INAIL su infortuni del dipendente, la Cassa rimborsa le spese sostenute dallo stesso datore di lavoro per il risarcimento a suo carico nella misura di € 25.000 per ciascun evento e per anno civile. È inoltre previsto il rimborso delle spese sostenute per un massimale annuo di € 25.000 per responsabilità civile verso terzi, distinguendo una serie di importi-limite per danni a cose o alle persone.

Per chiedere il rimborso delle prestazioni, gli interessati devono inoltrare la richiesta tramite tramite area riservata del sito internet della Cassa, oppure tramite posta ordinaria da spedire all’indirizzo della Cassa COLF presso Via Tagliamento 29 – 00198 Roma o anche tramite posta elettronica all’indirizzo pratiche @cassacolf.it (nel caso in cui il richiedente sia il datore di lavoro).

Alla domanda vanno allegati i moduli scaricabili dall’apposita sezione sul sito web www.cassacolf.it; la copia di un documento di riconoscimento; copia dei versamenti relativi ai 4 trimestri precedenti al trimestre in cui si è verificato l’evento ovvero dei 3 trimestri precedenti più quello in cui si è verificato l’evento e copia dei certificati medici per i quali si chiede il rimborso.

Sospensione dall’obbligo contributivo

Sul sito web dell’INPS è possibile utilizzare una procedura con la quale si comunica la sospensione dell’obbligo contributivo per un intero trimestre ed in relazione ad uno specifico rapporto di lavoro, per le seguenti cause:

– congedo di maternità;

– aspettativa per motivi personali;

– malattia o infortunio di durata superiore a quella retribuibile.

Si può comunicare la sospensione solo per i trimestri dell’anno in corso non ancora scaduti ovvero, se scaduti, entro la fine del mese di pagamento. Deve inoltre trattarsi di periodi per i quali non è dovuto alcun contributo a qualsiasi titolo poiché la sospensione ricadente all’interno di trimestri parzialmente coperti da contribuzione è insita nella causale di pagamento e corrisponde alle settimane indicate come non lavorate.

Il percorso per accedere al servizio online sul sito www.inps.it è il seguente: Servizi per il cittadino – Lavoratori domestici – Autenticazione con PIN/SPID/CIE/CNS – Sospensione obbligo contributivo.

Dopo aver selezionato il rapporto di lavoro, la nuova procedura visualizzerà la lista delle comunicazioni di sospensione attive già registrate e protocollate consentendone la modifica e l’annullamento e sarà possibile inserire una nuova sospensione. I dati da indicare sono quelli relativi al trimestre di riferimento ed alla motivazione della sospensione selezionabile fra le tre possibili opzioni indicate precedentemente.

Per la motivazione “Malattia o infortunio di durata superiore a quella riconosciuta come retribuita” è possibile indicare il numero del certificato medico.

Alla domanda si possono allegare uno o più documenti in formato jpg, jpeg, tiff o pdf purché la dimensione massima del singolo file non sia superiore a 2Mb.

È tuttavia consentito rivolgersi alle sedi INPS presentando la documentazione attestante la sospensione, qualora non sia possibile accedere alla procedura di comunicazione telematica.

Rimborso dei versamenti non dovuti

Tra le categorie di soggetti che hanno effettuato versamenti eccedenti rispetto alla contribuzione dovuta e che possono presentare domanda per richiedere il rimborso di tali somme, sono contemplati anche i datori di lavoro domestico.

Il rimborso dei contributi previdenziali al datore di lavoro domestico è ammesso in presenza di crediti per importi versati in eccesso o per duplicazioni di versamento in uno stesso trimestre per uno stesso lavoratore.

La presentazione della domanda avviene con procedura online nel sito web dell’INPS attraverso il servizio dedicato o tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.