Tempi di lavorazione in base alla complessità della pratica e della documentazione ma in linea generale ci vogliono circa 20 gg lavorativi
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Secondo quanto stabilito dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs 81/08), il documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è una relazione obbligatoria in cui si individuano e analizzano tutti i possibili pericoli presenti in azienda, con l’obiettivo di ridurre o eliminare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La redazione di tale documento è obbligatoria entro 90 giorni dall’avvio dell’attività, per tutte le aziende nel quale è presente almeno un lavoratore. Sono esenti invece le imprese familiari, i lavoratori autonomi e le ditte individuali.

Il DVR deve essere elaborato dal datore di lavoro con il supporto e la sottoscrizione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente e del Rappresentante dei Lavoratori (RLS).

Oltre ad una accurata analisi dei rischi presenti nel luogo di lavoro e alle modalità con cui essi sono individuati, il DVR deve obbligatoriamente contenere:

  • i dati generali dell’azienda;
  • l’organigramma della sicurezza (RSPP, Medico Competente, RLS, dirigenti..);
  • la descrizione degli ambienti di lavoro e del ciclo produttivo con indicazione di impianti, macchinari e sostanze utilizzate;
  • le mansioni di tutti i lavoratori presenti all’interno dell’attività;
  • l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare o ridurre i rischi esistenti, i tempi di realizzazione e l’indicazione dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare;
  • l’indicazione delle procedure necessarie per attuare le misure di sicurezza.

Una volta elaborato, il DVR deve essere conservato in azienda (su supporto cartaceo e/o elettronico) e reso disponibile per eventuali visite ispettive con relativa data certa che valida il documento.

Il DVR non è soggetto a scadenza ma deve essere revisionato e aggiornato, al verificarsi di infortuni significativi, cambiamenti nel processo produttivo, nell’organizzazione del lavoro o in caso di assunzione di nuovi dipendenti.

La mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi può comportare gravi sanzioni per il datore di lavoro. Nello specifico:

  • una ammenda da € 2.457,02 a € 4.914,03;
  • la detenzione fino a 6 mesi, in casi specifici previsti dall’Art. 55 comma 1;
  • la sospensione dell’attività imprenditoriale, in caso di mancata redazione del DVR reiterata.