Viste le continue discussioni presenti intorno alla figura del preposto, come sempre, è importante attenersi ai fatti. All’interno dell’art. 18 del T.U. (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) è stato introdotto al comma 1 il paragrafo b-bis) il quale cita testualmente: individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.Con il termine “individuare” (Determinare, indicare, o riconoscere con precisione) il legislatore ha voluto (almeno riteniamo) fugare ogni dubbio sulla necessaria individuazione di tale figura.In conseguenza seguono le modifiche introdotte all’art. 19 del T.U. (obblighi del preposto).Nel caso specifico, generalmente si fa riferimento al solo paragrafo f-bis), mentre in realtà risulta modificato anche il paragrafo a), il quale indica: sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.A seguire, il nuovo paragrafo b-bis) cita: in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.A chiusura di quanto sopra richiamato si evidenzia l’ulteriore modifica all’art. 26 del T.U. (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione). Infatti, risulta inserito il paragrafo 8-bis) che evidenzia: Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.Altresì è corretto riprendere le modifiche introdotte all’art. 37 del T.U. (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti). In particolare, si rilevano le modifiche al comma 7 e l’introduzione del comma 7-ter), come di seguito richiamate:7) Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo;7-ter) Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Come richiamato nei precedenti articoli continuiamo a porci una semplice domanda: in quante aziende esistono realmente le funzioni di preposto così come richiesto dalla normativa vigente??